Art. 14.
(Parcheggi generici).

      1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, i parcheggi generici devono essere istituiti in misura pari al 5 per cento di quelli complessivi presso gli uffici pubblici e presso strutture turistiche, balneari, impianti sportivi, centri commerciali, musei, teatri, cinema, biblioteche e strutture similari.